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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 2
Ripartizione territoriale degli interventi
I fondi destinati alla Regione Emilia - Romagna a norma dell'art. 5/ ter del decreto - legge 7 novembre 1983 n. 623 Sito esterno, convertito con Legge 23 dicembre 1983 n. 748 Sito esterno, per gli interventi di cui al precedente art. 1 sono ripartiti nel triennio 1984 - 1985 - 1986 secondo le quantità riportate nella tabella allegata alla presente legge.
Al finanziamento degli interventi indicati alle lettere a) e b) del precedente art. 1 su beni di proprietà di consorzi ed aziende di Enti locali territoriali o su edifici di edilizia residenziale pubblica, provvede il Comune sul cui territorio è localizzato l'edificio, l'opera o l'impianto danneggiato.
Per gli interventi di competenza indicati alle lettere a), b) ed e) del precedente art. 1 ed al quarto comma del successivo art. 5, relativi al territorio della provincia di Reggio Emilia, è previsto un fondo di riserva pari a 1.500 milioni, da ripartire, sentiti i Comuni interessati e la Provincia di Reggio Emilia, con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

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