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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 3
Programmi di intervento
Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai Comuni indicati nel precedente art. 2, fatti salvi gli interventi di competenza della Regione e delle Province di Parma e Reggio Emilia.
Ogni Comune interessato approva con atto del Consiglio comunale il programma degli interventi, che contiene:
a) una relazione generale che illustra le scelte programmatiche per l'utilizzazione delle risorse disponibili e i criteri assunti per l'individuazione delle priorità negli interventi;
b) l'elencazione degli interventi di iniziativa pubblica e di quelli ammessi a contribuzione parziale, indicati al precedente art. 1, da effettuare nel triennio e distintamente anno per anno; i primi nei limiti della ripartizione indicata al precedente art. 2, i secondi sulla base delle domande di contributo inoltrate ai sensi del successivo art. 8.L'eventuale scostamento della spesa rispetto alla ripartizione tra gli interventi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata indicata al precedente art. 2, deve essere adeguatamente motivato;
c) il conto economico di massima del costo di realizzazione degli interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nel triennio;
d) la misura del contributo per le varie categorie di intervento entro i limiti previsti dal successivo art. 5, stabilita sulla base delle domande pervenute e dei fondi disponibili;
e) la suddivisione delle somme da erogare nei distinti esercizi finanziari per gli anni 1984, 1985, 1986 e nei limiti dei fondi annualmente assegnati per l'attuazione degli interventi;
f) l'eventuale previsione di un fondo da destinare a spese per l'utilizzazione di personale tecnico qualificato per l'istruttoria degli atti finalizzati alla concessione dei contributi, assunto con contratto a tempo determinato, della durata non superiore ad anni tre.
Le Amministrazioni provinciali di Parma e Reggio Emilia approvano programmi di analogo contenuto per gli interventi di loro competenza.
I programmi possono essere approvati per stralci e variati anche nel corso dello stesso esercizio finanziario. Le somme non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere portate in aumento della competenza dell'esercizio finanziario successivo. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1986 possono essere nuovamente ripartite, con atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per il completamento degli interventi o dei programmi di cui alla presente legge.
I programmi e le relative variazioni sono inviate alla Giunta regionale che provvede ad impegnare le somme necessarie sugli appositi capitoli di spesa nei limiti di cui al precedente art. 2.
L'Amministrazione regionale provvede alla erogazione ai Comuni delle somme necessarie per il pagamento dei contributi concessi sulla base delle deliberazioni di liquidazione assunte dagli stessi a norma del successivo art. 9 e con le modalità che saranno individuate con l'atto di impegno di cui al precedente comma.
Le somme necessarie per il pagamento degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e), indicati al precedente art. 1, attuati dai Comuni o dalle Province, sono erogate con le modalità di cui all'art. 22 della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modificazioni.

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