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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 4
Priorità
Gli interventi che possono essere assistiti dai contributi previsti dalla presente legge sono inseriti nell'elencazione di cui alla lettera b) del precedente art. 3 secondo il seguente ordine di priorità:
a) domande di contributi presentate da aventi diritto costretti in alloggi provvisori;
b) domande di contributi per gli interventi su edifici con elevato indice di utilizzazione;
c) domande di contributi presentati da aventi diritto che hanno iniziato o ultimato le riparazioni per necessità direttamente legate ad esigenze produttive o commerciali, purchè per l'intervento sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia;
d) domande di contributi presentate da aventi diritto che attuano l'intervento su unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.

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