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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 5
Misura dei contributi
La misura dei contributi per la riparazione e per l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati è stabilita dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione del programma di cui al precedente art. 3, entro i seguenti limiti:
a) per la riparazione degli edifici la misura del contributo non può essere superiore al 70% della spesa necessaria per le relative opere, nel limite massimo di Lire 10 milioni per unità immobiliare destinata ad abitazione e di Lire 100.000 al metro quadro di superficie utile per unità immobiliare destinata ad uso diverso dall'abitazione;
b) per l'adeguamento antisismico degli edifici il contributo può coprire l'intera spesa necessaria per le relative opere, nel limite massimo di Lire 25 milioni per unità immobiliare destinata ad abitazione e di Lire 250.000 al metro quadro di superficie utile per unità immobiliare destinata ad uso diverso dall'abitazione.
Nei contributi di cui alla presente legge sono comprese le spese per le opere strutturali, per le opere di finitura strettamente conseguenti e le relative spese tecniche e generali; sono altresì comprese le spese per le indagini geotecniche, se ed in quanto necessarie, esclusivamente nel caso in cui si siano verificati cedimenti strutturali collegati alle caratteristiche dei terreni.
Per gli edifici che presentano elementi di finitura di particolare pregio artistico, individuati dalla Giunta comunale in appositi elenchi, può essere ammessa a contributo anche l'intera spesa relativa al ripristino degli stessi elementi di pregio, qualora esso comporti specifiche cautele operative; i limiti di contribuzione di cui al precedente primo comma possono conseguentemente essere superati.
I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi della quota relativa alle spese, quali risultano dal progetto esecutivo, per la riparazione e l'adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.

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