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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 6
Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario
Qualora il fabbricato danneggiato dal sisma sia oggetto di un contratto di locazione o di affitto, mezzadria o colonia, i contributi previsti dal precedente art. 1, anzichè al proprietario, possono essere assegnati al conduttore, all' affittuario coltivatore diretto o al colono.
In questi casi l'assegnazione dei fondi è subordinata alla dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario ovvero al decorso di 60 giorni dalla data della comunicazione, inviata dai soggetti di cui al primo comma al proprietario stesso, di volere eseguire direttamente l' intervento, qualora questi non abbia presentato al Sindaco domanda di contributo entro tale termine.
I soggetti di cui al comma precedente, qualora il proprietario non abbia dato inizio ai lavori nel termine di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione odella concessione del Sindaco, possono subentrare al proprietario nell'assegnazione del contributo.

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