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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 7
Riparazioni già iniziate o eseguite
I contributi previsti dal precedente art. 5 possono essere concessi anche per le riparazioni effettuate prima della entrata in vigore della presente legge purchè per le stesse sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia dal Sindaco e a condizione che sia conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche.
In tali casi, le spese debbono essere adeguatamente documentate secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al successivo art. 8.
I contributi previsti dal rpecedente art. 5 sono concessi anche per interventi iniziati prima dell'approvazione del programma previsto al precedente art. 3, purchè gli interventi stessi siano rispondenti alla normativa tecnica di cui alla presente legge e siano stati assentiti secondo le vigenti norme urbanistiche.
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi con la procedura di cui al successivo art. 8.

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