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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 8
Concessione dei contributi
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta comunale approva un apposito avviso in cui sono indicate le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i documenti che devono accompagnarle. L'avviso regola inoltre l'utilizzo della documentazione relativa a domande di contributo o denunce di danni presentate presso uffici comunali, regionali o statali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle riparazioni dei danni provocati dal sisma.
Le domande sono inoltrate al Sindaco del Comune competente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente e debbono inoltre specificare le riparazioni già eseguite sulle medesime unità immobiliari e finanziate con i fondi assegnati con le ordinanze del Ministero della protezione civile n. 60 dell'11 novembre 1983 e n. 90 del 20 dicembre 1983.
Le domande di contributo dei soggetti diversi dal proprietario indicati al precedente art. 6 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma. Nel caso previsto al terzo comma del precedente art. 6, la richiesta di subentrare nell'assegnazione del contributo deve essere presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dallo scadere del termine ivi indicato.
Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il Consiglio comunale approva a norma del precedente art. 3. Dell'approvazione del programma viene dato a cura del Sindaco apposito avvisi ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo, ai quali è assegnato contestualmente un termine per presentare il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le norme tecniche indicate al successivo art. 13.
I contributi di cui al precedente art. 5 sono concessi con provvedimento del Sindaco contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione a edificare; il provvedimento è adottato previo parere della Commissione edilizia, integrata da due esperti in materia di edilizia antisismica nominati dalla Giunta regionale. Le sottocommissioni edilizie eventualmente istituite nei Comuni di Parma e di Reggio Emilia sono analogamente integrate da esperti nominati dalla Giunta regionale.
I provvedimenti di concessione sono affissi all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e rubricati in un apposito pubblico registro in ordine alfabetico dei beneficiari.
Gli interventi di riparazione e di adeguamento antisismico eseguiti a norma della presente legge sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota sui costi di costruzione.
Salvo diverse disposizioni comunali, gli interventi previsti dalla presente legge possono essere eseguiti previo rilascio della sola concessione o autorizzazione edilizia anche nelle zone sottoposte, per vincolo di piano urbanistico generale, a piani particolareggiati o di recupero di iniziativa pubblica o privata.

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