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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 9
Erogazione dei contributi
I contributi previsti dal precedente art. 5 relativi agli interventi inclusi, distintamente anno per anno, nel programma triennale di cui al precedente art. 3, sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 50% dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) in ragione dell'ulteriore 30% dell'importo concesso dopo l'accertamento del compimento di almeno la metà dei lavori previsti dal progetto;
c) il saldo dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della loro regolare esecuzione, in base alla spesa effettivamente sostenuta ed entro i limiti del contributo concesso.
Al pagamento del contributo per gli interventi già ultimati può provvedersi in un' unica soluzione previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Gli accertamenti di cui al presente articolo sono effettuati da tecnici del Comune che possono essere coadiuvati, ove necessario, da tecnici della Regione.
Gli atti di liquidazione dei contributi sono assunti dalla Giunta comunale ed inviati alla Regione per gli adempimenti di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

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