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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

INDICE

Art. 1 - Articolazione degli interventi
Art. 2 - Ripartizione territoriale degli interventi
Art. 3 - Programmi di intervento
Art. 4 - Priorità
Art. 5 - Misura dei contributi
Art. 6 - Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario
Art. 7 - Riparazioni già iniziate o eseguite
Art. 8 - Concessione dei contributi
Art. 9 - Erogazione dei contributi
Art. 10 - Convenzionamento
Art. 11 - Interventi unitari
Art. 12 - Delega al Comune per l'attuazione degli interventi
Art. 13 - Normativa tecnica per gli interventi
Art. 14 - Organo di consulenza tecnica
Art. 15 - Disposizione speciale
Art. 16 - Copertura finanziaria
Art. 17 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Articolazione degli interventi
Gli interventi per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle province di Parma e Reggio Emilia si articolano in:
a) riparazione e adeguamento antisismico di opere, impianti e edifici ad uso pubblico di proprietà della Regione, degli enti da essa dipendenti, degli Enti locali territoriali o dei loro consorzi ed aziende;
b) riparazione e adeguamento antisismico di edifici di edilizia residenziale pubblica;
c) assegnazione di contributi per la riparazione e l'adeguamento antisismico di unità immobiliari destinate ad abitazione afferenti fabbricati urbani e rurali;
d) assegnazione di contributi per la riparazione e l'adeguamento antisismico di unità immobiliari destinate ad usi diversi dall'abitazione, afferenti fabbricati urbani e rurali, non ricomprese tra quelle di cui alla precedente lettera a);
e) redazione di piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica comprendenti edifici danneggiati, a condizione che vengano approvati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che contengano elementi di analisi e di progetto finalizzati alla conoscenza ed alla riduzione del rischio sismico.
Art. 2
Ripartizione territoriale degli interventi
I fondi destinati alla Regione Emilia - Romagna a norma dell'art. 5/ ter del decreto - legge 7 novembre 1983 n. 623 Sito esterno, convertito con Legge 23 dicembre 1983 n. 748 Sito esterno, per gli interventi di cui al precedente art. 1 sono ripartiti nel triennio 1984 - 1985 - 1986 secondo le quantità riportate nella tabella allegata alla presente legge.
Al finanziamento degli interventi indicati alle lettere a) e b) del precedente art. 1 su beni di proprietà di consorzi ed aziende di Enti locali territoriali o su edifici di edilizia residenziale pubblica, provvede il Comune sul cui territorio è localizzato l'edificio, l'opera o l'impianto danneggiato.
Per gli interventi di competenza indicati alle lettere a), b) ed e) del precedente art. 1 ed al quarto comma del successivo art. 5, relativi al territorio della provincia di Reggio Emilia, è previsto un fondo di riserva pari a 1.500 milioni, da ripartire, sentiti i Comuni interessati e la Provincia di Reggio Emilia, con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3
Programmi di intervento
Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai Comuni indicati nel precedente art. 2, fatti salvi gli interventi di competenza della Regione e delle Province di Parma e Reggio Emilia.
Ogni Comune interessato approva con atto del Consiglio comunale il programma degli interventi, che contiene:
a) una relazione generale che illustra le scelte programmatiche per l'utilizzazione delle risorse disponibili e i criteri assunti per l'individuazione delle priorità negli interventi;
b) l'elencazione degli interventi di iniziativa pubblica e di quelli ammessi a contribuzione parziale, indicati al precedente art. 1, da effettuare nel triennio e distintamente anno per anno; i primi nei limiti della ripartizione indicata al precedente art. 2, i secondi sulla base delle domande di contributo inoltrate ai sensi del successivo art. 8.L'eventuale scostamento della spesa rispetto alla ripartizione tra gli interventi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata indicata al precedente art. 2, deve essere adeguatamente motivato;
c) il conto economico di massima del costo di realizzazione degli interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nel triennio;
d) la misura del contributo per le varie categorie di intervento entro i limiti previsti dal successivo art. 5, stabilita sulla base delle domande pervenute e dei fondi disponibili;
e) la suddivisione delle somme da erogare nei distinti esercizi finanziari per gli anni 1984, 1985, 1986 e nei limiti dei fondi annualmente assegnati per l'attuazione degli interventi;
f) l'eventuale previsione di un fondo da destinare a spese per l'utilizzazione di personale tecnico qualificato per l'istruttoria degli atti finalizzati alla concessione dei contributi, assunto con contratto a tempo determinato, della durata non superiore ad anni tre.
Le Amministrazioni provinciali di Parma e Reggio Emilia approvano programmi di analogo contenuto per gli interventi di loro competenza.
I programmi possono essere approvati per stralci e variati anche nel corso dello stesso esercizio finanziario. Le somme non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere portate in aumento della competenza dell'esercizio finanziario successivo. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1986 possono essere nuovamente ripartite, con atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per il completamento degli interventi o dei programmi di cui alla presente legge.
I programmi e le relative variazioni sono inviate alla Giunta regionale che provvede ad impegnare le somme necessarie sugli appositi capitoli di spesa nei limiti di cui al precedente art. 2.
L'Amministrazione regionale provvede alla erogazione ai Comuni delle somme necessarie per il pagamento dei contributi concessi sulla base delle deliberazioni di liquidazione assunte dagli stessi a norma del successivo art. 9 e con le modalità che saranno individuate con l'atto di impegno di cui al precedente comma.
Le somme necessarie per il pagamento degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e), indicati al precedente art. 1, attuati dai Comuni o dalle Province, sono erogate con le modalità di cui all'art. 22 della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successive modificazioni.
Art. 4
Priorità
Gli interventi che possono essere assistiti dai contributi previsti dalla presente legge sono inseriti nell'elencazione di cui alla lettera b) del precedente art. 3 secondo il seguente ordine di priorità:
a) domande di contributi presentate da aventi diritto costretti in alloggi provvisori;
b) domande di contributi per gli interventi su edifici con elevato indice di utilizzazione;
c) domande di contributi presentati da aventi diritto che hanno iniziato o ultimato le riparazioni per necessità direttamente legate ad esigenze produttive o commerciali, purchè per l'intervento sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia;
d) domande di contributi presentate da aventi diritto che attuano l'intervento su unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.
Art. 5
Misura dei contributi
La misura dei contributi per la riparazione e per l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati è stabilita dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione del programma di cui al precedente art. 3, entro i seguenti limiti:
a) per la riparazione degli edifici la misura del contributo non può essere superiore al 70% della spesa necessaria per le relative opere, nel limite massimo di Lire 10 milioni per unità immobiliare destinata ad abitazione e di Lire 100.000 al metro quadro di superficie utile per unità immobiliare destinata ad uso diverso dall'abitazione;
b) per l'adeguamento antisismico degli edifici il contributo può coprire l'intera spesa necessaria per le relative opere, nel limite massimo di Lire 25 milioni per unità immobiliare destinata ad abitazione e di Lire 250.000 al metro quadro di superficie utile per unità immobiliare destinata ad uso diverso dall'abitazione.
Nei contributi di cui alla presente legge sono comprese le spese per le opere strutturali, per le opere di finitura strettamente conseguenti e le relative spese tecniche e generali; sono altresì comprese le spese per le indagini geotecniche, se ed in quanto necessarie, esclusivamente nel caso in cui si siano verificati cedimenti strutturali collegati alle caratteristiche dei terreni.
Per gli edifici che presentano elementi di finitura di particolare pregio artistico, individuati dalla Giunta comunale in appositi elenchi, può essere ammessa a contributo anche l'intera spesa relativa al ripristino degli stessi elementi di pregio, qualora esso comporti specifiche cautele operative; i limiti di contribuzione di cui al precedente primo comma possono conseguentemente essere superati.
I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi della quota relativa alle spese, quali risultano dal progetto esecutivo, per la riparazione e l'adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.
Art. 6
Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario
Qualora il fabbricato danneggiato dal sisma sia oggetto di un contratto di locazione o di affitto, mezzadria o colonia, i contributi previsti dal precedente art. 1, anzichè al proprietario, possono essere assegnati al conduttore, all' affittuario coltivatore diretto o al colono.
In questi casi l'assegnazione dei fondi è subordinata alla dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario ovvero al decorso di 60 giorni dalla data della comunicazione, inviata dai soggetti di cui al primo comma al proprietario stesso, di volere eseguire direttamente l' intervento, qualora questi non abbia presentato al Sindaco domanda di contributo entro tale termine.
I soggetti di cui al comma precedente, qualora il proprietario non abbia dato inizio ai lavori nel termine di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione odella concessione del Sindaco, possono subentrare al proprietario nell'assegnazione del contributo.
Art. 7
Riparazioni già iniziate o eseguite
I contributi previsti dal precedente art. 5 possono essere concessi anche per le riparazioni effettuate prima della entrata in vigore della presente legge purchè per le stesse sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia dal Sindaco e a condizione che sia conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche.
In tali casi, le spese debbono essere adeguatamente documentate secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al successivo art. 8.
I contributi previsti dal rpecedente art. 5 sono concessi anche per interventi iniziati prima dell'approvazione del programma previsto al precedente art. 3, purchè gli interventi stessi siano rispondenti alla normativa tecnica di cui alla presente legge e siano stati assentiti secondo le vigenti norme urbanistiche.
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi con la procedura di cui al successivo art. 8.
Art. 8
Concessione dei contributi
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta comunale approva un apposito avviso in cui sono indicate le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i documenti che devono accompagnarle. L'avviso regola inoltre l'utilizzo della documentazione relativa a domande di contributo o denunce di danni presentate presso uffici comunali, regionali o statali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle riparazioni dei danni provocati dal sisma.
Le domande sono inoltrate al Sindaco del Comune competente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente e debbono inoltre specificare le riparazioni già eseguite sulle medesime unità immobiliari e finanziate con i fondi assegnati con le ordinanze del Ministero della protezione civile n. 60 dell'11 novembre 1983 e n. 90 del 20 dicembre 1983.
Le domande di contributo dei soggetti diversi dal proprietario indicati al precedente art. 6 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma. Nel caso previsto al terzo comma del precedente art. 6, la richiesta di subentrare nell'assegnazione del contributo deve essere presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dallo scadere del termine ivi indicato.
Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il Consiglio comunale approva a norma del precedente art. 3. Dell'approvazione del programma viene dato a cura del Sindaco apposito avvisi ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo, ai quali è assegnato contestualmente un termine per presentare il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le norme tecniche indicate al successivo art. 13.
I contributi di cui al precedente art. 5 sono concessi con provvedimento del Sindaco contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione a edificare; il provvedimento è adottato previo parere della Commissione edilizia, integrata da due esperti in materia di edilizia antisismica nominati dalla Giunta regionale. Le sottocommissioni edilizie eventualmente istituite nei Comuni di Parma e di Reggio Emilia sono analogamente integrate da esperti nominati dalla Giunta regionale.
I provvedimenti di concessione sono affissi all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e rubricati in un apposito pubblico registro in ordine alfabetico dei beneficiari.
Gli interventi di riparazione e di adeguamento antisismico eseguiti a norma della presente legge sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota sui costi di costruzione.
Salvo diverse disposizioni comunali, gli interventi previsti dalla presente legge possono essere eseguiti previo rilascio della sola concessione o autorizzazione edilizia anche nelle zone sottoposte, per vincolo di piano urbanistico generale, a piani particolareggiati o di recupero di iniziativa pubblica o privata.
Art. 9
Erogazione dei contributi
I contributi previsti dal precedente art. 5 relativi agli interventi inclusi, distintamente anno per anno, nel programma triennale di cui al precedente art. 3, sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 50% dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) in ragione dell'ulteriore 30% dell'importo concesso dopo l'accertamento del compimento di almeno la metà dei lavori previsti dal progetto;
c) il saldo dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della loro regolare esecuzione, in base alla spesa effettivamente sostenuta ed entro i limiti del contributo concesso.
Al pagamento del contributo per gli interventi già ultimati può provvedersi in un' unica soluzione previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Gli accertamenti di cui al presente articolo sono effettuati da tecnici del Comune che possono essere coadiuvati, ove necessario, da tecnici della Regione.
Gli atti di liquidazione dei contributi sono assunti dalla Giunta comunale ed inviati alla Regione per gli adempimenti di cui al penultimo comma del precedente art. 3.
Art. 10
Convenzionamento
La concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nei casi in cui l'unità immobiliare su cui si esercita l'intervento non sia direttamente utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune ovvero, qualora il valore del contributo non superi i 10 milioni, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d' obbligo.
La convenzione o l'atto unilaterale d' obbligo non sono richiesti nei casi in cui il valore del contributo non superi i 5 milioni.
La convenzione o l'atto unilaterale d' obbligo sono redatti secondo uno schema - tipo deliberato dal Consiglio comunale in base ai seguenti contenuti:
a) durata non superiore ad anni 10;
b) nei casi di immobile acquistato per atto fra vivi successivamente al 9 novembre 1983, il termine di cui alla lettera a) è elecato ad anni 15;
c) impegno del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento a locare l'immobile, entro un congruo termine fissato dalla convenzione, ad un canone concordato con il Comune ovvero, nei Comuni con oltre 5.000 abitanti, al canone previsto dalla Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno e succesive modificazioni, assicurando la priorità ai precedenti locatari;
d) previsione dei criteri per la determinazione del prezzo di cessione delle unità immobiliari, nel caso di vendita dell'immobile;
e) previsione di sanzioni a carico del beneficiario del contributo per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione e definizione dei casi di maggiore gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza del contributo e l'obbligo della sua restituzione.
La convenzione o l'atto unilaterale d' obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese del proprietario.
Art. 11
Interventi unitari
Gli interventi di adeguamento antisismico devono essere effettuati con intervento unitario esteso all'intero organismo edilizio cui appartiene l'unità immobilare danneggiata.
La Giunta comunale individua con apposito atto le unità immobiliari per le quali l'applicazione della normativa tecnica secondo le prescrizioni del successivo art. 13, le esigenze di salvaguardia dei beni culturali o della pubblica incolumità o altri motivi di pubblico interesse, rendano necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria degli interventi.
Nei casi di cui al comma precedente il Sindaco invita i proprietari interessati ad eseguire l'intervento unitario;qualora i proprietari non aderiscano entro 90 giorni all'invito, il Comune può sostituirsi ai medesimi per l'attuazione degli interventi. Qualora la spesa dell'intervento ecceda il contributo determinato ai sensi del precedente art. 5, il Comune redige, ai sensi dell'art. 28 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, un piano di recupero relativo all'immobile da adeguare.
Per l'esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili.
Art. 12
Delega al Comune per l'attuazione degli interventi
Nel caso di immobili ricompresi negli interventi unitari di cui al precedente art. 11 o in piani particolareggiati ovvero in piani di recupero, gli aventi diritto ai contributi possono delegare la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli interventi edilizi di riparazione e di adeguamento al Comune, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.
La convenzione regola i rapporti finanziari e, in particolare, autorizza il Comune alla gestione diretta dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 8, indica le modalità di copertura dell'ulteriore spesa necessaria per realizzare l'intervento e pone a carico dei proprietari interessati l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie.
Art. 13
Normativa tecnica per gli interventi
Ai fini della presente legge si definisce intervento di riparazione l'esecuzione di opere che, oltre a ripristinare l'integrità dell'unità immobiliare, tendano a conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio nei confronti delle azioni sismiche.
Si definisce adeguamento antisismico l'esecuzione di opere che rendano l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite dalle vigenti norme tecniche antisismiche e comunque comprensive delle necessarie opere di riparazione.
Gli atti di concessione dei contributi e di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di riparazione o di adeguamento antisismico di immobili danneggiati dal terremoto, ovvero gli atti di approvazione degli altri interventi previsti dalla presente legge, sono sottoposti al preventivo parere della Commissione edilizia competente per territorio integrata a norma del quinto comma del precedente art. 8; il parere reso concerne anche la valutazione del rispetto delle prescrizioni di normativa tecnica prevista dal presente articolo.
La normativa tecnica di riferimento per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di riparazione e di adeguamento previsti dalla presente legge è quella adottata con il DM 2 luglio 1981, assunto in attuazione dell'art. 10 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 Sito esterno.
Ai fini dell'applicazione della suddetta normativa tecnica, per i Comuni indicati dal precedente art. 2, i quali non siano classificati sismici ai sensi della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, si assume un grado di sismicità S = 6 (sei).
Negli interventi di adeguamento antisismico la creazione o l'ampliamento dei giunti è disciplinato, in deroga alle disposizioni di cui al punto 3.3 del DM 2 luglio 1981, come segue:
a) per i complessi di edifici che già presentano giunti, questi ultimi sono considerati adeguati se soddisfano le condizioni di cui al punto C. 4 del DM 3 marzo 1975 oppure se l'ampiezza del giunto supera il doppio degli spostamenti che si calcolano sotto l'azione delle forze orizzontali;
b) nel caso di giunti inadeguati è possibile: o provvedere al loro adeguamento; o inserire elementi di protezione al martellamento; o eliminare il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate e tenendo conto dell'accoppiamento strutturale conseguito; o conservare il giunto nelle condizioni originarie se, sentita la Commissione di cui all'art. 14 della presente legge, le caratteristiche dinamiche degli edifici interessati siano tali da rendere improbabili i fenomeni di martellamento;
c) nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo deve documentare la situazione statica degli edifici adiacenti, dimostrare che gli interventi previsti non ne aggravano la situazione, mentre i calcoli di verifica debbono tener conto, con valutazioni approssimate, delle forze trasmesse dagli edifici adiacenti;
d) la creazione o l'eliminazione dei giunti può essere effettuata solo nell'ambito di interventi con progettazione unitaria estesi a tutto il complesso edilizio.
Per gli edifici vincolati dal vigente strumento urbanistico a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, sono di norma da escludersi, fra i sei provvedimenti di aumento della resistenza muraria suggeriti al punto 3.4 del DM 2 luglio 1981, l'applicazione di lastre in cemento armato e l'inserimento di pilastrini; per i medesimi edifici sono ammessi il consolidamento ed il ripristino strutturale dei solai esistenti assicurando ad essi un' adeguata rigidezza ed un sufficiente grado di collegamento alle pareti portanti.
Il mancato rispetto delle prescrizioni previsite dal presente articolo comporta la decadenza dai benefici previsti dalla legge. La decadenza è disposta, con provvedimento motivato, dalla Giunta comunale.
Art. 14
Organo di consulenza tecnica
Con le modalità indicate dall'art. 29 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, viene istituito un gruppo di lavoro del quale, oltre a tecnici dei servizi regionali, possono entrare a far parte previa intesa con le rispettive amministrazioni, tecnici dei Comuni interessati e delle Amministrazioni provinciali di Parma e di Reggio Emilia.
Al gruppo di lavoro è affidato il compito di:
a) assicurare ogni supporto tecnico alla Regione e ad ogni altro soggetto attuatore degli interventi previsti dalla presente legge;
b) fornire orientamenti per l'attuazione delle norme antisismiche;
c) fornire, in particolare, la necessaria consulenza tecnica ai Comuni e alle Province interessate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
d) esprimere il parere di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e, su richiesta degli enti interessati, il parere sui progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1.
Art. 15
Disposizione speciale
Per i danni causati dal terremoto del novembre 1983 al sistema scolastico del Comune di Parma, il Comune stesso è autorizzato ad utilizzare la somma di Lire 7.600 milioni, nell'ambito dell'assegnazione disposta a suo favore dal precedente art. 2, per la costruzione di due edifici scolastici in sostituzione di due edifici scolastici comunali, Scuola media Bottego e Istituto professionale (di via Farini), lesionati dal sisma e non ricostruibili in loco per ragioni urbanistiche, edilizie e funzionali. Parimenti il Comune di Collecchio è autorizzato ad utilizzare la somma di Lire 150 milioni per la costruzione di un nuovo edificio scolastico nella frazione di Ozzano Taro in sostituzione del plesso scolastico comunale ospitante la scuola elementare.
Il Comune di Parma e il Comune di Collecchio sono tenuti a mantenere la destinazione ad uso pubblico degli immobili in sostitutizone dei quali sono stati costruiti gli edifici scolastici previsti dal presente articolo.
Tali edifici sono costruiti nel rispetto della normativa definita dal DM 3 marzo 1975, modificato con DM 30 giugno 1981, relativamente alle zone con bassa sismicità (S = 6 - sei).
Art. 16
Copertura finanziaria
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione Emilia - romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore dal decreto - legge 7 novembre 1983 n. 623 Sito esterno, convertito con Legge 23 dicembre 1983 n. 748 Sito esterno.
In sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1984 e pluriennale 1984- 1986, vengono istituiti appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa recanti i relativi finanziamenti nella misura di 24 miliardi per l'esercizio 1984, 27 miliardi per l'esercizio 1985 e 27 miliardi per l'esercizio 1986.
Art. 17
Entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 , della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 agosto 1984

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