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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/03/1975
2. Testo Originale12/10/1972

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 agosto 1988 n. 33

Art. 4
Priorità
Gli interventi che possono essere assistiti dai contributi previsti dalla presente legge sono inseriti nell'elencazione di cui alla lettera b) del precedente art. 3 secondo il seguente ordine di priorità:
a) domande di contributi presentate da aventi diritto costretti in alloggi provvisori;
b) domande di contributi per gli interventi su edifici con elevato indice di utilizzazione;
c) domande di contributi presentati da aventi diritto che hanno iniziato o ultimato le riparazioni per necessità direttamente legate ad esigenze produttive o commerciali, purché per l'intervento sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia;
d) domande di contributi presentate da aventi diritto che attuano l'intervento su unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:

"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."

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