Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/03/1975 | ||
2. | 12/10/1972 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988
LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45
NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Priorità
Gli interventi che possono essere assistiti dai contributi previsti dalla presente legge sono inseriti nell'elencazione di cui alla lettera b) del precedente art. 3 secondo il seguente ordine di priorità:
a) domande di contributi presentate da aventi diritto costretti in alloggi provvisori;
b) domande di contributi per gli interventi su edifici con elevato indice di utilizzazione;
c) domande di contributi presentati da aventi diritto che hanno iniziato o ultimato le riparazioni per necessità direttamente legate ad esigenze produttive o commerciali, purché per l'intervento sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia;
d) domande di contributi presentate da aventi diritto che attuano l'intervento su unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.
Note del Redattore:
Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:
"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."