Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 24/12/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988
LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45
NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario
Qualora il fabbricato danneggiato dal sisma sia oggetto di un contratto di locazione o di affitto, mezzadria o colonia, i contributi previsti dal precedente art. 1, anzichè al proprietario, possono essere assegnati al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto o al colono.
In questi casi l'assegnazione dei fondi è subordinata alla dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario ovvero al decorso di 60 giorni dalla data della comunicazione, inviata dai soggetti di cui al primo comma al proprietario stesso, di volere eseguire direttamente l'intervento, qualora questi non abbia presentato al Sindaco domanda di contributo entro tale termine.
I soggetti di cui al comma precedente, qualora il proprietario non abbia dato inizio ai lavori nel termine di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione del Sindaco, possono subentrare al proprietario nell'assegnazione del contributo.
Note del Redattore:
Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:
"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."