Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale18/07/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 agosto 1988 n. 33

Art. 7
Riparazioni già iniziate o eseguite
I contributi previsti dal precedente art. 5 possono essere concessi anche per le riparazioni effettuate prima della entrata in vigore della presente legge purché per le stesse sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia dal Sindaco e a condizione che sia conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche.
In tali casi, le spese debbono essere adeguatamente documentate secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al successivo art. 8.
I contributi previsti dal precedente art. 5 sono concessi anche per interventi iniziati prima dell'approvazione del programma previsto al precedente art. 3, purché gli interventi stessi siano rispondenti alla normativa tecnica di cui alla presente legge e siano stati assentiti secondo le vigenti norme urbanistiche.
I contributi previsti dal presente articolo sono concessi con la procedura di cui al successivo art. 8.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:

"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."

Espandi Indice