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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 agosto 1988 n. 33

Art. 9
Erogazione dei contributi
I contributi previsti dal precedente art. 5 relativi agli interventi inclusi, distintamente anno per anno, nel programma triennale di cui al precedente art. 3, sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 50% dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) in ragione dell'ulteriore 30% dell'importo concesso dopo l'accertamento del compimento di almeno la metà dei lavori previsti dal progetto;
c) il saldo dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della loro regolare esecuzione, in base alla spesa effettivamente sostenuta ed entro i limiti del contributo concesso.
Al pagamento del contributo per gli interventi già ultimati può provvedersi in un'unica soluzione previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Gli accertamenti di cui al presente articolo sono effettuati da tecnici del Comune che possono essere coadiuvati, ove necessario, da tecnici della Regione.
Gli atti di liquidazione dei contributi sono assunti dalla Giunta comunale ed inviati alla Regione per gli adempimenti di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:

"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."

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