Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 11/11/2022 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988
LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45
NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Interventi unitari
Gli interventi di adeguamento antisismico devono essere effettuati con intervento unitario esteso all'intero organismo edilizio cui appartiene l'unità immobiliare danneggiata.
La Giunta comunale individua con apposito atto le unità immobiliari per le quali l'applicazione della normativa tecnica secondo le prescrizioni del successivo art. 13, le esigenze di salvaguardia dei beni culturali o della pubblica incolumità o altri motivi di pubblico interesse, rendano necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria degli interventi.
Nei casi di cui al comma precedente il Sindaco invita i proprietari interessati ad eseguire l'intervento unitario; qualora i proprietari non aderiscano entro 90 giorni all'invito, il Comune può sostituirsi ai medesimi per l'attuazione degli interventi. Qualora la spesa dell'intervento ecceda il contributo determinato ai sensi del precedente art. 5, il Comune redige, ai sensi dell'art. 28 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 , un piano di recupero relativo all'immobile da adeguare.
Per l'esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili.
Note del Redattore:
Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:
"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."