Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 12/03/2015 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988
LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45
NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Delega al Comune per l'attuazione degli interventi
Nel caso di immobili ricompresi negli interventi unitari di cui al precedente art. 11 o in piani particolareggiati ovvero in piani di recupero, gli aventi diritto ai contributi possono delegare la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli interventi edilizi di riparazione e di adeguamento al Comune, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.
La convenzione regola i rapporti finanziari e, in particolare, autorizza il Comune alla gestione diretta dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 8, indica le modalità di copertura dell'ulteriore spesa necessaria per realizzare l'intervento e pone a carico dei proprietari interessati l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie.
Note del Redattore:
Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:
"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."