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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato23/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 agosto 1988 n. 33

Art. 15
Disposizione speciale
Per i danni causati dal terremoto del novembre 1983 al sistema scolastico del Comune di Parma, il Comune stesso è autorizzato ad utilizzare la somma di Lire 11.100 milioni, nell'ambito dell'assegnazione disposta a suo favore dal precedente art. 2, per la costruzione di due edifici scolastici in sostituzione di due edifici scolastici comunali, Scuola media Bottego e Istituto professionale (di Via Farini) lesionati dal sisma e non ricostruibili in loco per ragioni urbanistiche e funzionali.
Il Comune di Parma è tenuto a mantenere la destinazione ad uso pubblico degli immobili in sostituzione dei quali sono stati costruiti gli edifici scolastici previsti dal presente articolo.
Tali edifici sono costruiti nel rispetto della normativa definita dal D.M. 3 marzo 1975, modificato con D.M. 30 giugno 1981, relativamente alle zone con bassa sismicità (S= 6- sei).

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:

"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."

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