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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato10/07/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 agosto 1988 n. 33

Art. 16
Copertura finanziaria
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore dal decreto- legge 7 novembre 1983 n. 623 Sito esterno, convertito con Legge 23 dicembre 1983 n. 748 Sito esterno.
In sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1984 e pluriennale 1984- 1986, vengono istituiti appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa recanti i relativi finanziamenti nella misura di 24 miliardi per l'esercizio 1984, 27 miliardi per l'esercizio 1985 e 27 miliardi per l'esercizio 1986.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:

"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."

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