Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 10/07/1905 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988
LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45
NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Copertura finanziaria
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore dal decreto- legge 7 novembre 1983 n. 623 , convertito con Legge 23 dicembre 1983 n. 748 .
In sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1984 e pluriennale 1984- 1986, vengono istituiti appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa recanti i relativi finanziamenti nella misura di 24 miliardi per l'esercizio 1984, 27 miliardi per l'esercizio 1985 e 27 miliardi per l'esercizio 1986.
Note del Redattore:
Si riporta di seguito l'art. 1 della L.R. 25 agosto 1988,n. 33:
"1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della L.R. 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990."