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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 novembre 1984, n. 48

PRIMA NORMATIVA TECNICA REGIONALE PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 133 del 12 novembre 1984

Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
Al fine di migliorare la qualità ambientale e tecnologica degli organismi abitativi e di garantire la sicurezza degli utenti, contenendo i costi di costruzione e di gestione, si stabilisce con la presente legge una prima normativa tecnica concernente i requisiti ambientali tipologici e fisici per l'edilizia residenziale pubblica riferiti agli organismi abitativi e loro parti.
L'insieme delle norme tecniche di cui al precedente comma è contenuto negli allegati " A " e " B ", che sono parte integrante della presente legge.
Art. 2
Campo di applicazione
Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare o da costruire, da parte di qualsiasi ente attuatore, quando i relativi interventi siano compresi in programmi di edilizia sovvenzionata, deliberati dalla Regione Emilia - Romagna successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Per tutti gli altri interventi di edilizia residenziale, dette norme si applicano, in tutto o in parte, quando nei relativi programmi regionali ne venga data esplicita indicazione.
Gli interventi di recupero cui si applicano le presenti norme sono quelli elencati all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, con esclusione di quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 31.

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