LEGGE REGIONALE 09 novembre 1984, n. 48
PRIMA NORMATIVA TECNICA REGIONALE PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 133 del 12 novembre 1984
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
Al fine di migliorare la qualità ambientale e tecnologica degli organismi abitativi e di garantire la sicurezza degli utenti, contenendo i costi di costruzione e di gestione, si stabilisce con la presente legge una prima normativa tecnica concernente i requisiti ambientali tipologici e fisici per l'edilizia residenziale pubblica riferiti agli organismi abitativi e loro parti.
L'insieme delle norme tecniche di cui al precedente comma è contenuto negli allegati " A " e " B ", che sono parte integrante della presente legge.
Art. 2
Campo di applicazione
Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare o da costruire, da parte di qualsiasi ente attuatore, quando i relativi interventi siano compresi in programmi di edilizia sovvenzionata, deliberati dalla Regione Emilia - Romagna successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Per tutti gli altri interventi di edilizia residenziale, dette norme si applicano, in tutto o in parte, quando nei relativi programmi regionali ne venga data esplicita indicazione.
Gli interventi di recupero cui si applicano le presenti norme sono quelli elencati all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 , con esclusione di quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 31.