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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 novembre 1984, n. 48

PRIMA NORMATIVA TECNICA REGIONALE PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 133 del 12 novembre 1984

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NORME GENERALI
Chiudere area tit2 Titolo II - NORME PROCEDURALI
Art. 3 - Criteri di scelta delle aree e degli interventi
Art. 4 - Progettazione degli interventi
Art. 5 - Verifica e controllo
Art. 6 - Revisione delle norme tecniche
Art. 7 - Adempimenti dei Comuni
Art. 8 - Rinvio ad altre norme legislative
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
Al fine di migliorare la qualità ambientale e tecnologica degli organismi abitativi e di garantire la sicurezza degli utenti, contenendo i costi di costruzione e di gestione, si stabilisce con la presente legge una prima normativa tecnica concernente i requisiti ambientali tipologici e fisici per l'edilizia residenziale pubblica riferiti agli organismi abitativi e loro parti.
L'insieme delle norme tecniche di cui al precedente comma è contenuto negli allegati " A " e " B ", che sono parte integrante della presente legge.
Art. 2
Campo di applicazione
Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare o da costruire, da parte di qualsiasi ente attuatore, quando i relativi interventi siano compresi in programmi di edilizia sovvenzionata, deliberati dalla Regione Emilia - Romagna successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Per tutti gli altri interventi di edilizia residenziale, dette norme si applicano, in tutto o in parte, quando nei relativi programmi regionali ne venga data esplicita indicazione.
Gli interventi di recupero cui si applicano le presenti norme sono quelli elencati all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, con esclusione di quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 31.
Titolo II
NORME PROCEDURALI
Art. 3
Criteri di scelta delle aree e degli interventi
Per una più efficace applicazione delle norme tecniche relative ai livelli ambientali di temperatura, di umidità, di illuminamento, di pressione sonora e di purezza dell'aria, si individuano con preferenza le aree destinate agli interventi di nuova costruzione che consentano la disposizione di organismi edilizi, secondo la migliore esposizione relativamente alle esigenze del luogo, alle tecniche ed alle tipologie impiegate, nonchè le aree sufficientemente lontane da sorgenti di rumore e da emissioni inquinanti civili e industriali di qualsiasi tipo.
Sulla base dei finanziamenti o delle quantità fisiche degli interventi di recupero programmati, gli enti interessati individuano gli immobili da recuperare dando priorità a quelli la cui progettazione o la cui tipologia e struttura, consentano l'applicazione, anche parziale, delle norme.
Art. 4
Progettazione degli interventi
Il progetto esecutivo degli organismi abitativi deve contenere una relazione firmata dal progettista in cui siano dettagliatamente rappresentate, oltre che le opere, le specificazioni delle prestazioni attese, corredate dai relativi calcoli e considerazioni giustificative. La relazione costituisce il documento tecnico in base al quale il direttore dei lavori si assume l'obbligo e la responsabilità di una esecuzione dell'opera in conformità al progetto.
Per gli interventi di recupero, nella relazione di cui al precedente comma, dovranno inoltre essere motivatamente indicate le eventuali prestazioni o condizioni che non siano congruenti per il particolare tipo di immobile da recuperare.
La Commissione tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, deve accertare che il progetto esecutivo sia conforme alle norme tecniche contenute nella presente legge; tale accertamento deve risultare esplicitamente nel parere della Commissione, ivi compresa la verifica delle motivazioni indicate nel precedente comma.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva un capitolato speciale - tipo in cui siano specificate tutte le prescrizioni, le prestazioni e le condizioni tecniche, nonchè descritti i metodi di calcolo, di controllo, di prova e di collaudo.
Art. 5
Verifica e controllo
Per tutte le opere riguardanti gli interventi di recupero o di nuova costruzione compresi nei programmi regionali per i quali si applica la presente normativa tecnica e soggette a norma delle vigenti disposizioni a collaudo, sostituibile, nei casi previsti dall'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981 n. 741 Sito esterno, mediante certificazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori, il collaudatore o il direttore dei lavori devono, nel certificato di collaudo o in quello di regolare esecuzione, dichiarare di aver effettuato le prove e le verifiche secondo i metodi ed i calcoli previsti nella presente normativa e nel capitolato speciale di cui all'ultimo comma del precedente articolo, compatibilmente con il periodo stagionale in cui devono essere rilasciate tali certificazioni.
Qualora le prove e le verifiche abbiano domostrato la conformità dell'opera alla presente normativa, copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dopo l' approvazione da parte degli organi competenti, deve essere trasmessa alla Regione.
Nel caso di prestazioni inferiori a quelle stabilite negli atti progettuali o inferiori ai minimi di cui alla presente normativa, il collaudatore, o il direttore dei lavori, deve dichiarare nei certificati se trattisi di vizi tecnici che possono essere eliminati mediante semplici lavori suppletivi, con l'indicazione delle opere da effettuare, o se tali vizi siano insanabili per difetto della concezione progettuale.
In tali casi detti certificati, dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti in ordine anche agli eventuali lavori suppletivi di cui al precedente comma, sono trasmessi - unitamente agli atti progettuali - alla Giunta regionale la quale, avvalendosi della propria struttura di coordinamento e di controllo della normativa tecnica, cui è demandato il definitivo accertamento dei vizi tecnici riscontrati, provvede ad emanare l'atto di omologazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dichiarando che trattasi di opera non rispondente in tutto o in parte alla normativa, salvo che i vizi tecnici non siano sanati mediante i lavori suppletivi approvati.
Nel provvedimento regionale di cui al precedente comma devono essere altresì indicate le cause dei vizi tecnici ai fini dell'accertamento delle responsabilità.
Per le prove che non si sono potute effettuare per motivi stagionali, il direttore dei lavori, anche nel caso di collaudo, dovrà presentare appena possibile, e comunque non oltre 360 giorni dall'ultimazione dei lavori, al competente organo che ha approvato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e alla Regione, un certificato comprovante l'avvenuta effettuazione di tali prove secondo quanto precedentemente indicato.
Per tutte le altre opere non soggette a collaudo, nè a certificazione di regolare esecuzione, comprese comunque in programmi regionali, il direttore dei lavori deve rilasciare, in ogno caso, il certificato di regolare esecuzione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. L'approvazione di questi ultimi certificati è di competenza della Giunta regionale.
Le imprese costruttrici che siano state riconosciute responsabili di non essersi in tutto o in parte attenute alle prescrizioni o condizioni contenute nella presente normativa tecnica, salvo i casi in cui le difformità ed i vizi riscontrati siano sanati mediante successive opere di completamento, sono escluse, per un biennio dalla data di eseguibilità del relativo provvedimento regionale, dalla progettazione o dall'esecuzione degli interventi di interesse regionale di cui all'art. 2.
L'accertamento delle responsabilità, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al precedente comma, è effettuato dalla Giunta regionale, nell'ambito delle competenze di cui al quarto e settimo comma del presente articolo.
Art. 6
Revisione delle norme tecniche
Gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni delle norme tecniche di cui agli allegati " A " e " B " della presente legge, tali che non ne alterino la sostanza, sono deliberati dal Consiglio regionale con atto amministrativo.
Per l'esercizio di tali competenze ci si avvale anche delle proposte di un organismo tecnico rappresentativo degli operatori e degli utenti del processo edilizio, nonchè di esperti, che osserva e valuta i risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.
Il Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, con proprio atto deliberativo, provvede alla costituzione dell'organismo tecnico di cui al precedente comma, disciplinandone le modalità di funzionamento.
Art. 7
Adempimenti dei Comuni
Le norme tecniche previste dalla presente legge ed applicate agli interventi di cui all'art. 2, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti non compatibili.
Nella concessione a costruire rilasciata dal Comune ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, dovrà essere indicato che trattasi di opera sottoposta all'applicazione della presente normativa tecnica.
Per gli interventi di edilizia di cui al secondo comma del precedente art. 2 devono essere specificati, nell'atto di convenzione, i livelli prestazionali previsti nel relativo progetto.
Art. 8
Rinvio ad altre norme legislative
Sono comunque fatte salve, anche se non esplicitamente richiamate dalla presente legge, le norme statali applicate alle opere di edilizia residenziale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 novembre 1984

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