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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. 49

FUNZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 15 novembre 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
La Giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, può delegare al Presidente e a singoli suoi componenti, secondo direttive da essa stabilite, l'adozione di atti che costituiscano una mera esecuzione di deliberazioni precedentemente adottate nonché di atti attinenti esclusivamente a compiti di ordinaria amministrazione, limitatamente a quegli atti per la cui adozione le direttive della Giunta soddisfino concretamente le esigenze di gestione collegiale.
Deleghe ai componenti della Giunta regionale possono essere conferite esclusivamente ai sensi del comma precedente; é conseguentemente abrogata ogni disposizione che prevede deleghe al Presidente della Giunta e agli Assessori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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