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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. 50

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1978 N. 47, MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 1980 N. 23 E DALL'ART. 40, SETTIMO COMMA, DELLA MEDESIMA LEGGE NONCHE' DELL'ART. 44 E DELL'ART. 46, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1984 N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 15 novembre 1984

ARTICOLO UNICO
Le attribuzioni comunali discendenti dal combinato disposto degli artt. 23, sesto comma, e 21 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ricomprendono anche il potere, previsto dal secondo comma dell'art. 9 della Legge 18 aprile 1962 n 167 Sito esterno modificata ed integrata, di prorogare per non oltre due anni, in presenza di giustificati motivi, l'efficacia dei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
I Piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui all'art. 40 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 modificata dalla Legge regionale 29 marzo 1980 n. 23 sono approvati dalla Provincia competente per territorio, dal Circondario di Rimini e dalle Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28.
I Piani stralcio comprensoriali, adottati ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, trasmessi in Regione per l'approvazione, sono approvati dal Consiglio regionale previo parere del Comitato consultivo regionale I e II sezione congiunte.
All'art. 46, primo comma, della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6, dopo le parole
" le Province interessate "
vanno aggiunte le parole
" , il Circondario di Rimini ".

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