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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1984, n. 51

AUMENTI IN MATERIA DI TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI

(Legge di pura modifica. Vedi nota art. 1 L.R. 23 agosto 1979 n. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 26 novembre 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla Legge regionale 29 dicembre 1980 n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 20%.
L'aumento di cui al primo comma non si applica alle tasse di rilascio e annuali delle aziende faunistico - venatorie private (numero d'ordine 17 e sottonumero 2 della stessa tariffa) situate negli ambiti territoriali delle Comunità montane e limitatamente alle soli parti di aziende incluse in questi territori.
Gli aumenti previsti, nella misura di cui al primo comma, sono applicati anche agli importi delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa e sono arrotondati secondo le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 della Legge regionale 24 ottobre 1983 n. 38.
Art. 2
Gli aumenti di cui all'art. 1 decorrono dall'1 gennaio 1985.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 - secondo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 novembre 1984

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