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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1984, n. 53

NORME SULLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 147 dell' 11 dicembre 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna( ERSA) è fissata in 550 unità, così ripartita tra le qualifiche funzionali: prima 0 seconda 12 terza 17 quarta 50 quinta 131 sesta 140 settima 80 ottava 81 prima dirigenziale 28 seconda dirigenziale 11
Art. 2
Le funzioni di responsabile delle strutture organizzative della Regione possono essere attribuite anche al personale in possesso dei requisiti richiesti, non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale proveniente dall'ERSA che, in attesa dell'inquadramento ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno e dell'art. 34 della Legge regionale 9 maggio 1980 n. 33, abbia con la Regione un rapporto di servizio in forza di formale assegnazione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, II comma, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 dicembre 1984

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