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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1984, n. 54

ACQUISTO DI UN' AREA EDIFICABILE CON SOVRASTANTI OPERE DI FONDAZIONE E RELATIVE PERTINENZE PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A SEDE DEGLI ORGANI E SERVIZI DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione è autorizzata ad acquistare, dalla Finanziaria Fiere di Bologna SpA i seguenti beni:
a. 1) un lotto di terreno edificabile sito in Bologna nel Comprensorio di PRG QSU (1) "Fiera District", censito nel NCT del Comune di Bologna al foglio 123 con i mappali 78-79-80-108, avente possibilità edificatoria pari a mq 14.000 di superficie utile e delle opere già completate di fondazione e in elevazione fino al primo solaio dell'edificio di cui alla concessione edilizia del Comune di Bologna in data 3 maggio 1979, prot. gen. n. 4951/ 79;
a. 2) a quota pertinenziale al lotto, in ragione di 1.096/10.000, dell'autorimessa sotterranea realizzata in diritto di superficie sotterranea nel sottosuolo delle aree censite al NCT del Comune di Bologna al foglio 123 con i mappali 76-79-84-108, nonché, in piena proprietà, delle rampe di accesso alla medesima autorimessa, realizzate sulle aree censite allo stesso foglio con i mappali 81 e 83;
b) una quota della centrale termofrigorifera comune che erogherà i fluidi caldo e freddo a tutti gli edifici realizzati e realizzandi sul comprensorio di PRG QSU (1) "Fiera District".
La Regione costruirà sul lotto di cui alla lettera a. 1), conferendo all'uopo mandato alla Finanziaria Fiere di Bologna SpA, un edificio direzionale destinandolo a sede degli organi e servizi della Regione.
Art. 2
Il complessivo prezzo di acquisto dell'immobile di cui all'art. 1, lettere a. 1) e a. 2) è fissato in Lire 6.653.298.253 ed il corrispettivo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in Lire 1.581.118.000, oltre gli oneri fiscali (IVA 18%) dovuti per rivalsa dalla Regione acquirente, a norma di legge.
Il prezzo di acquisto della quota di comproprietà della centrale termofrigorifera di cui all'art. 1 - lettera b) sarà determinato in rapporto alle potenze termica e frigorifera richieste ed allacciate dalla Regione e la quantità totale delle potenze termica e frigorifera erogabile complessivamente dalla centrale, tenendo conto della contemporaneità di utilizzo. Contestualmente al versamento del prezzo degli immobili di cui alle lettere a. 1), a. 2) dell'art. 1 verrà corrisposto un acconto prezzo, determinato in base alle potenze presunte di 1.000.000 Kcal/h e 800.000 Frig/h, pari a Lire 574.319.232, oltre gli oneri fiscali (IVA 18%) dovuti per rivalsa dalla Regione acquirente, a norma di legge. Il residuo prezzo sarà determinato sulla base dei criteri parametrici già definiti dall'assemblea degli utenti comproprietari della centrale e sarà corrisposto in tempi successivi in rapporto alle richieste di potenza effettivamente avanzate ed all'esecuzione delle opere.
La Giunta regionale è autorizzata a liquidare il prezzo definitivo, determinato secondo le modalità di cui al comma precedente, della quota di comproprietà della centrale termofrigorifera.
Art. 3
Il prezzo dell'immobile di cui alle lettere a. 1) e a. 2) dell'art. 1 e il corrispettivo per oneri di urbanizzazione, pari a Lire 8.234.416.253, vengono corrisposti quanto a Lire 3.390.000.000 contestualmente alla stipulazione del contratto ed il residuo, pari a Lire 4.844.416.253, entro il 30 giugno 1985.
Ove la stipulazione avesse luogo in data posteriore al 31 dicembre 1984 il prezzo ed il corrispettivo dovranno essere adeguati applicando alla somma di Lire 3.390.000.000, per il periodo compreso fra l'1 gennaio 1985 e la data di effettiva stipulazione, un indice di variazione calcolato in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente in detto periodo.
L'acconto prezzo della quota di comproprietà della centrale termofrigorifera, pari a Lire 574.319.232, viene corrisposto quanto a Lire 250.000.000 all'atto della stipulazione ed il residuo contestualmente al versamento del saldo del prezzo.
La Giunta regionale è autorizzata a liquidare l'eventuale aggiornamento del prezzo degli immobili di cui al primo comma secondo le modalità stabilite al secondo comma.
Art. 4
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista complessivamente in Lire 10.600.000.000, compresi gli oneri fiscali e contrattuali, si fa fronte quanto a Lire 2.500.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 04270 "Acquisto di immobili destinati a servizi regionali" del bilancio 1984, quanto a Lire 1.796.500.510 con lo stanziamento di cui al capitolo 04275 "Spese per la riconversione del patrimonio regionale" del bilancio 1984 e quanto a Lire 6.303.499.490 con gli stanziamenti di cui al capitolo del bilancio 1985 corrispondente al capitolo 04270 del bilancio 1984, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1985.
Ove l'applicazione dei criteri parametrici per l'aggiornamento e la determinazione del prezzo dell'immobile di cui all'art. 1 - lettera b) comportasse una spesa complessiva superiore a quella finanziata con la presente legge, la Giunta regionale potrà effettuare la liquidazione dell'eccedenza di spesa previa apposita copertura legislativa.
Art. 5
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazione in aumento
Capitolo 05050 "Entrate derivanti dalle alienazioni di beni immobili da destinare alla riconversione del patrimonio regionale"
Competenza L.1.796.500.510
Cassa L.1.796.500.510
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in aumento
Capitolo 04275 "Spese per la riconversione del patrimonio regionale"
Competenza L.1.796.500.510
Cassa L.1.796.500.510
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regiole sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 27 dicembre 1984

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