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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 24
Modalità di decadenza in caso di superamento del limite di reddito
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) dell'art. 3 della presente legge, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.
Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente comma ricevono dal Comune preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, limitatamente alla parte afferente il canone con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.
In sede di prima applicazione delle presenti norme, ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge. E' compito del Comune graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del Comune stesso dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, con facoltà di prorogare l'esecuzione di detto provvedimento fino ad un massimo di dodici mesi in situazioni di accertata ed oggettiva impossibilità di reperire sistemazioni abitative alternative. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.
Con decorrenza dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore applica il canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, a tutti gli assegnatari nei cui confronti sia accertato un reddito superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.

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