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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 33
Autogestione degli alloggi e dei servizi
Gli enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione e funzionamento.
Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene attuata l'autogestione dal momento della consegna degli alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.
Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d' intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione, ovvero può sospenderne la prosecuzione, per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.

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