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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 36
Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Ai fini del controllo dei requisti previsti per la conservazione dell'assegnazione l'ente gestore si avvale anche dei dati conoscitivi acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, di cui alla Legge regionale 30 agosto 1982 n. 41.
In pendenza della messa a regime di detta anagrafe, la situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 12.
E' fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza stabilita dall'ente gestore, la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare.
Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applica il canone determinato ai sensi del secondo comma del precedente art. 24; detto canone è altresì applicato, in via provvisoria e salvo conguaglio al momento dell'effettivo accertamento, nei confronti degli assegnatari i cui redditi dichiarati siano ritenuti palesemente inattendibili.

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