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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 38
Morostià nel pagamento del canone
La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e/ o delle quote di gestione dei servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall' assegnazione.
La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi derivanti dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto, avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e/ o di un componente del suo nucleo familiare, qualora ne derivi l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, ad effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
Se tale impossibilità o grave difficoltà si protrae oltre i sei mesi, l'ente gestore può, sentito il parere del Comune, concedere un ulteriore periodo di proroga non superiore a sei mesi prima di procedere alla risoluzione del contratto.

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