LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Accesso ai luoghi
Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.
Restano fermi i poteri di accertamento attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, compresi i poteri di perquisizione previsti nell'art. 13, 4° comma, della legge statale, e con le modalità da esso stabilite.