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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/12/2019
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato04/03/2019
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato30/07/2015
7. Testo Coordinato30/07/2015
8. Testo Coordinato20/12/2013
9. Testo Coordinato19/07/2013
10. Testo Originale01/08/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/02/2010

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 3
Concorso di norme penali e di disposizioni di legge ragionale
A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

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