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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 1
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, nei casi di violazioni di norme in materia di competenza regionale propria o delegata che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sia che si tratti di violazioni che configurano sin dall'origine un illecito amministrativo sia che si tratti di violazioni rientranti nelle ipotesi di depenalizzazione previste dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 Sito esterno, la quale, agli effetti della presente legge, sarà denominata "legge statale".
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari. Restano inoltre ferme le disposizioni vigenti concernenti le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali.

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