LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accerta mento e di prova delle eseguite notificazioni alle autorità di cui al precedente art. 5, secondo le rispettive competenze.