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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 15
Ordinanza-ingiunzione
Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti individuati ai sensi del precedente art. 9 possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.
L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
L'ordinanza-ingiunzione è notificata nel termine rispettivamente di novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate nell'art. 14 della legge statale.
Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza- ingiunzione mediante versamento nei conti correnti postali di cui all'art. 13; se l'interessato risiede all'estero, il termine è di sessanta giorni.
È ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge statale.

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