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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 24
L'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale diversamente disciplinata da leggi regionali anteriori si intende regolata dalle norme della presente legge e, per quanto in essa non previsto, dalle norme della legge statale.
Di conseguenza sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare le disposizioni incompatibili della L.R. 2 settembre 1976 n. 41 e successive modificazioni, della L.R. 6 agosto 1979 n. 25, della L.R. 2 maggio 1978 n. 13.

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