Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/06/2014 | ||
2. | 23/07/2010 | ||
3. | 12/02/2010 | ||
4. | 15/11/2001 | ||
5. | 02/05/1984 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Notifica
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.
Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.