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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/06/2014
2. Testo Coordinato23/07/2010
3. Testo Coordinato12/02/2010
4. Testo Coordinato15/11/2001
5. Testo Originale02/05/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 3
Concorso di norme penali e di disposizioni di legge ragionale
A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

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