Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/06/2014 | ||
2. | 23/07/2010 | ||
3. | 12/02/2010 | ||
4. | 15/11/2001 | ||
5. | 02/05/1984 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Concorso di norme penali e di disposizioni di legge ragionale
A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.