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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/06/2014
2. Testo Coordinato23/07/2010
3. Testo Coordinato12/02/2010
4. Testo Coordinato15/11/2001
5. Testo Originale02/05/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 7

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie
Le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del Capo I, Sez. I, della legge statale.
La sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 Euro e non superiore a 10329 Euro secondo la sanzione stabilita per ciascuna violazione. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate tutte le disposizioni che stabiliscono come sanzione una somma inferiore a 6 Euro o superiore a 10329 Euro.
Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può superare il decuplo del limite minimo.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata ai sensi del secondo comma si applicano i criteri stabiliti nell'articolo 11 della legge statale.

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