Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/06/2014 | ||
2. | 23/07/2010 | ||
3. | 12/02/2010 | ||
4. | 15/11/2001 | ||
5. | 02/05/1984 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Contestazione
La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.