LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35
NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984
Art. 1
Ambito di applicazione
Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto, nei territori compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64
, si osservano le prescrizioni della presente legge, per ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

Nell'ambito delle medesime zone, le norme della presente legge si applicano anche agli interventi edilizi concernenti gli abitati da consolidare di cui alla Legge 9 luglio 1908 n 445
e successive modificazioni ed integrazioni.
