LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35
NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984
Art. 11
Snellimento delle procedure di adeguamento
Gli strumenti urbanistici generali adottati in attuazione degli articoli 10, 15 e 16 della presente legge non necessitano della preventiva autorizzazione, nè sono soggetti al parere di cui all'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64
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