LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35
NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984
Art. 13
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate
La data di inizio per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del precedente articolo 12 è fissata con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale.