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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 7
Utilizzazione degli edifici e dei manufatti
Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e di usabilità da parte dei competenti organi comunali è subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la conformità dell'opera alle norme della presente legge e la rispondenza al progetto depositato.
Il rilascio della predetta autorizzazione è inoltre subordinato alla produzione del certificato di collaudo per le opere e costruzioni di cui all'articolo 5, 3 comma, punto 2), della presente legge e del certificato di collaudo di cui all'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, nell'ipotesi in cui questo sia prescritto.
Il direttore dei lavori deve comunicare al Comune e al Servizio provinciale difesa del suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera.
Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo nella fase precedente la ultimazione delle opere l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità è subordinata al definitivo esito favorevole del medesimo.

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