LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35
NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984
Art. 8
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.
Il rinnovo e la sostituzione di elementi costituivi dell'edificio, anche se effettuati nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, vanno progettati con riferimento all'intera unità strutturale del medesimo.
In attesa della normativa tecnica statale relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, la Regione, con l'atto normativo di cui all'art. 6, detta primi indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica che danno luogo a ricostruzione debbono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo articolo 9, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64
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Sono fatte salve le disposizioni vigenti per l'esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.