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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 11
Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione dei nuovi ambiti territoriali dei consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica montana costituiti ai sensi dell'art. 16 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno, sono soppressi con le modalità di cui al successivo terzo comma.
Le funzioni ed i compiti di tali consorzi, per le superfici classificate ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 991, sono attribuiti ai consorzi di bonifica il cui comprensorio sarà costituito, tenuto conto delle esigenze proprie delle singole unità idrografiche funzionali, da un bacino, più bacini idrografici o parte di essi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con la adozione dei provvedimenti di soppressione dei consorzi di bonifica montana di cui al primo comma del presente articolo, provvede a definire la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi tra gli enti soppressi ed il nuovo consorzio subentrante.

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