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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 12
Costituzione dei Consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.
I Consorzi di bonifica sono costituiti con deliberazione del Consiglio regionale fra tutti i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.
La costituzione di nuovi consorzi avviene su proposta dei proprietari che rappresentino la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che tale maggioranza vi sia quando alla proposta, depositata per 30 giorni presso i Comuni interessati per territorio, non siano state mosse opposizioni o le opposizioni presentate siano giudicate irrilevanti in sede di esame da parte del Consiglio regionale.
Dell'avvenuto deposito presso gli enti di cui al precedente comma, verrà data notizia a cura della Provincia mediante pubblicazione sul Foglio annunci legali, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a maggior diffusione.
In mancanza di iniziativa degli interessati, la proposta di costituzione di nuovi consorzi può essere promossa, con motivato parere, dagli enti delegati.
Per soddisfare esigenze di migliore funzionalità per la realizzazione degli interventi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini, le assemblee di Comuni di cui all'art. 4 - V comma della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 68 le Comunità montane e i Consorzi di bonifica interessati, provvede alla rettifica dei confini territoriali dei consorzi esistenti, alla loro fusione o all'unificazione dei servizi e degli uffici.

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