LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 13
Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in conformità della legislazione vigente nonchè alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.
I contributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonchè il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza.