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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 14
Compiti dei consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione dell'attività di bonifica ed in particolare:
- provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari;
- partecipano alla elaborazione delle proposte di piano di unità idrografica e formulano, nei confronti dell'ente locale delegato, le proposte per la redazione dei programmi poliennali di intervento per le opere di bonifica e di irrigazione di cui al primo comma del successivo art. 23;
- provvedono di norma, in concessione, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione con esclusione di quelle insistenti sul demanio fluviale e marittimo;
- eseguono, su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata o, in caso di inerzia dei proprietari, su autorizzazione della Giunta regionale, le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali, i Consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate secondo quanto indicato nel precedente art. 13.
Per gli studi, la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere pubbliche o di interesse pubblico loro affidati in concessione, compete ai Consorzi il rimborso delle spese tecniche nella misura percentuale del 12% sull'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni.
I Consorzi di bonifica, nella organizzazione della propria attività, devono assicurare la presenza delle proprie strutture operative nei territori montani.

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