LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 15
Organi dei Consorzi di bonifica
Sono organi del Consorzio:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.
Il Consiglio di amministrazione consta di membri eletti per 8/ 10 dall'Assemblea dei consorziati, per 1/ 10 designati dalla o dalle Comunità montane ricadenti nel comprensorio consortile e per 1/ 10 nominati, tra amministratori dei Comuni di collina e di pianura ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge. Ove nel comprensorio non ricadano territori montani, 2/ 10 dei membri saranno nominati, tra amministratori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, dall'ente competente a norma dell'articolo 23 della presente legge.
Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al comma precedente.
Il Presidente del collegio dei revisori, scelto tra esperti in contabilità pubblica, è nominato dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge.
Partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione del consorzio, tre rappresentanti del personale dipendente, designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui al successivo articolo 23.