LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 19
Ricorsi
Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.
Contro le decisioni assunte dagli organi dei Consorzi di bonifica sui ricorsi predetti è ammessa, entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 .