LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984
Art. 2
Quadro degli interventi
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.
Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;
- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
- adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere;
- conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale;
- realizzare il coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d' acqua naturali;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.